6) | l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 3 Modifiche della direttiva 2005/29/CE La direttiva 2005/29/CE è così modificata: 1) | all’articolo 2, il primo comma è così modificato: a) | la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) | “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;»; | | b) | sono aggiunte le seguenti lettere: «m) | “classificazione”: rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; | n) | “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.»; | | | 2) | all’articolo 3, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori. 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali adottate sulla base del paragrafo 5 e ogni loro eventuale modifica successiva. La Commissione rende queste informazioni facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti su un apposito sito web.»; | 3) | all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: «c) | una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.»; | | 4) | l’articolo 7 è così modificato: a) | il paragrafo 4 è così modificato: i) | la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) | le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;»; | | ii) | è aggiunta la seguente lettera: «f) | per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.»; | | | b) | è inserito il seguente paragrafo: «4 bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente paragrafo non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). (*3) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57).»;" | c) | è aggiunto il seguente paragrafo: «6. Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.»; | | 5) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis Rimedi 1. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti di tali rimedi. Gli Stati membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti. 2. Detti rimedi non pregiudicano l’applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale.»; | 6) | l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati online 1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, ferma restando la direttiva 2005/29/CE, indica al consumatore anche, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza: a) | informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2005/29/CE, delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri; | b) | se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online; | c) | nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori; | d) | se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto dell’Unione o nazionale. | 2. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.»; | 6) | all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, e il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.»; | 7) | l’articolo 8 è così modificato: a) | il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all’allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»; | b) | il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, e il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.»; | | 8) | l’articolo 9 è così modificato: a) | è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. Gli Stati membri possono adottare norme in base alle quali il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al paragrafo 1 è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli. Tali norme devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.»; | b) | al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. Fatto salvo l’articolo 10, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo scade dopo quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste al paragrafo 1 bis del presente articolo, trenta giorni a decorrere da:»; | | 9) | all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all’articolo 9, paragrafo 1 bis, 30 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.»; | 10) | all’articolo 13, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679. 5. Il professionista si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che sia stato fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, a meno che tale contenuto: a) | sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista; | b) | riguardi unicamente l’attività del consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista; | c) | sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o possa esserlo soltanto con sforzi sproporzionati; | d) | sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possano continuare a farne uso. | 6. Fatta eccezione per le situazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. 7. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 8. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.»; | 11) | l’articolo 14 è così modificato: a) | è inserito il seguente paragrafo: «2 bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.»; | b) | al paragrafo 4, il punto i) della lettera b) è sostituito dal seguente: «i) | il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o 30 giorni di cui all’articolo 9;»; | | | 12) | l’articolo 16 è così modificato: a) | il primo comma è modificato come segue: i) | la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) | i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, solo se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l’accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;»; | | ii) | la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) | i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, qualora: i) | il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso; | ii) | il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso; e | iii) | il professionista abbia fornito la conferma conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 o all’articolo 8, paragrafo 7.»; | | | | b) | sono aggiunti i commi seguenti: «Gli Stati membri possono derogare alle eccezioni al diritto di recesso di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed e), per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l’obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione, gli Stati membri possono stabilire che il consumatore perda il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente prestato, purché l’esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore.»; | | 13) | l’articolo 24 è sostituito dal seguente: Articolo 9 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio La presidente T. TUPPURAINEN (1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66. (2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019. (3) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22). (4) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30). (5) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27). (6) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). (7) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1). (8) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). (9) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57). (10) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1). (11) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1). (12) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1). (13) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1). (14) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). (15) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1). (16) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). (17) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. (18) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
whereas
(16) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per eliminare tutti gli effetti di tali pratiche scorrette. L’adozione di un quadro ben preciso per i rimedi individuali faciliterebbe l’esecuzione a livello privato. Il consumatore dovrebbe poter ottenere il risarcimento dei danni e, se pertinente, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in modo proporzionato ed efficace. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre il diritto ad altri rimedi, come la riparazione o la sostituzione, per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l’eliminazione totale degli effetti di tali pratiche. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti dei rimedi per i consumatori. Nell’applicare tali rimedi si potrebbe tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti, quali la condotta scorretta del professionista o l’inadempimento del contratto.
- = -
(20) Su questo aspetto, l’allegato I della direttiva 2005/29/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere un nuovo punto per precisare che sono vietate le pratiche in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza rivelare l’esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei risultati della ricerca. Se un professionista ha pagato, direttamente o indirettamente, il fornitore di funzionalità di ricerca online per ottenere una classificazione migliore di un prodotto all’interno dei risultati della ricerca, il fornitore di funzionalità di ricerca online dovrebbe informarne i consumatori in forma concisa, semplice e comprensibile. Il pagamento indiretto potrebbe consistere nell’accettazione da parte del professionista di obblighi aggiuntivi, di qualsiasi genere, nei confronti del fornitore di funzionalità di ricerca online il cui effetto specifico sia l’ottenimento di una classificazione migliore del prodotto. Il pagamento indiretto potrebbe consistere in una commissione maggiorata per ciascuna transazione e in diversi sistemi di compenso che diano specificamente luogo a una classificazione migliore. I pagamenti per servizi generali, come le commissioni per l’inserimento in elenco o le quote di sottoscrizione, che si riferiscono a un’ampia gamma di funzionalità offerte al professionista dal fornitore di funzionalità di ricerca online, non dovrebbero essere considerati pagamenti per ottenere specificamente una classificazione migliore dei prodotti, purché tali pagamenti non abbiano precisamente tale finalità. La funzionalità di ricerca online può essere offerta da diversi tipi di professionisti online, compresi gli intermediari, quali i mercati online, i motori di ricerca e i siti web di confronto.
- = -
(53) Tuttavia, l’esperienza acquisita in materia di attuazione ha mostrato che, in assenza di disposizioni esplicite, i consumatori, i professionisti e le autorità nazionali competenti possono non avere una visione chiara di quali pratiche commerciali possano essere contrarie alla direttiva 2005/29/CE. Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata per garantire certezza del diritto sia ai professionisti che alle autorità responsabili dell’esecuzione delle normative, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre quest’ultimo bene ha una composizione significativamente diversa. Le autorità competenti dovrebbero valutare e trattare tali pratiche caso per caso a norma della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla presente direttiva. Nell’intraprendere la sua valutazione l’autorità competente dovrebbe considerare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori. Dovrebbe inoltre tenere conto del diritto del professionista di adattare beni dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi e oggettivi come il diritto nazionale, la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o strategie volontarie volte a migliorare l’accesso a prodotti alimentari sani e nutrienti, così come del diritto del professionista di offrire beni dello stesso marchio in confezioni di diverso peso o volume su mercati geografici diversi. Le autorità competenti dovrebbero valutare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori basandosi sulla disponibilità e l’adeguatezza delle informazioni. È importante fornire informazioni ai consumatori in merito alla differenziazione dei beni in virtù di fattori legittimi e oggettivi. I professionisti dovrebbero essere liberi di fornire tali informazioni secondo modalità diverse, che consentano ai consumatori di avere accesso ai dati necessari. I professionisti dovrebbero in genere privilegiare modalità alternative rispetto a quella di riportare le informazioni sull’etichetta dei beni. Dovrebbe essere garantito il rispetto delle pertinenti norme settoriali dell’Unione e delle norme sulla libera circolazione delle merci.
- = -
(54) Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato, come le vendite presso i locali commerciali del professionista e le vendite a distanza. Tuttavia alcune pratiche commerciali o di vendita particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di visite presso l’abitazione del consumatore o in occasione di escursioni, come indicato all’articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all’acquisto di beni o servizi che altrimenti non avrebbero comprato e/o all’acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato. Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili. Alcuni Stati membri, in cui tali pratiche sono indesiderate, ritengono necessario limitare alcuni aspetti e forme delle vendite fuori dai locali commerciali ai sensi della direttiva 2011/83/UE, come la commercializzazione o la vendita aggressiva o ingannevole di un prodotto nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore o di escursioni. Se sono adottate per motivi diversi dalla tutela dei consumatori, per esempio a difesa dell’interesse pubblico o ai fini del rispetto della vita privata del consumatore, tutelata dall’articolo 7 della Carta, tali restrizioni non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE.
- = -
(55) Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l’attuazione delle norme, andrebbe chiarito che la direttiva 2005/29/CE non pregiudica la libertà degli Stati membri di adottare nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni volte a tutelare ulteriormente gli interessi legittimi dei consumatori contro pratiche commerciali sleali attuate nel contesto di visite non richieste presso la loro abitazione da parte di un professionista che offra o venda prodotti, o nel contesto di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, qualora tali disposizioni siano giustificate da motivi di tutela dei consumatori. Tutte le disposizioni di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero vietare il ricorso a tali canali di vendita. Disposizioni adottate a livello nazionale dagli Stati membri potrebbero, per esempio, precisare gli orari della giornata in cui le visite presso l’abitazione privata del consumatore non sono autorizzate a meno che questi non ne abbia fatto espressamente richiesta, o vietare tali visite se il consumatore ha chiaramente indicato che non le gradisce, oppure ancora prescrivere la procedura di pagamento. Inoltre, tali disposizioni potrebbero introdurre norme che assicurino una maggiore protezione nei settori armonizzati dalla direttiva 2011/83/UE. La direttiva 2011/83/UE dovrebbe pertanto essere modificata per consentire agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali che prevedano un periodo più lungo per l’esercizio del diritto di recesso e che introducano delle deroghe a specifiche eccezioni a tale diritto. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate in materia, in modo che la Commissione possa mettere queste informazioni a disposizione di tutte le parti interessate e verificare la proporzionalità e la legalità di tali misure.
- = -
(56) Con riguardo pratiche aggressive e ingannevoli attuate nel contesto di eventi organizzati in luoghi diversi dai locali del professionista, la direttiva 2005/29/CE non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento o ai regimi di autorizzazione che gli Stati membri possono imporre ai professionisti. Inoltre, tale direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale nazionale, in particolare delle norme sulla formazione, la validità o l’efficacia di un contratto. Le pratiche aggressive e ingannevoli attuate nel contesto di eventi organizzati in luoghi diversi dai locali del professionista possono essere vietate sulla base di una valutazione caso per caso ai sensi degli articoli da 5 a 9 di tale direttiva. Inoltre, l’allegato I di tale direttiva introduce un divieto generale di pratiche attuate dal professionista per creare l’impressione che egli non agisca nel quadro della sua attività professionale, nonché di pratiche volte a creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali del professionista fino alla conclusione del contratto. La Commissione dovrebbe valutare se le norme in vigore offrano un livello adeguato di tutela dei consumatori e forniscano agli Stati membri strumenti idonei per poter vietare efficacemente le suddette pratiche.
- = -
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